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Capacità assunzionale e fondi Covid

L’art. 33 comma 2 del DL 34/2019 subordina la verifica della capacità assunzionale degli enti locali, secondo principio di sostenibilità finanziaria, al rapporto tra la spesa del personale e le entrate correnti nette.

Per la spesa di personale si conteggiano gli impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.

Per le entrate correnti si conteggia la media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.

Nel calcolo della capacità assunzionale prospettica 2020 e 2021 hanno inciso in misura significativa le somme accertate a titolo II entrata, derivanti da Fondi Covid. In questo caso gli enti locali hanno tratto beneficio dal denominatore "gonfiato" dai trasferimenti Covid, ma avrebbero dovuto sin da principio nettizzare la media delle entrate correnti da tali trasferimenti. Adesso invece, in vista del calcolo della capacità assunzionale prospettica 2022, i nodi vengono al pettine, ovvero il denominatore si riduce perché non sono conteggiabili, al momento, nuovi trasferimenti a titolo II entrata 2022 per Fondi Covid.

A maggior ragione le somme devono essere nettizzate. Sia prima, per evitare effetti positivi per il Comune, sia adesso, per evitare effetti negativi per il Comune.

Occorre chiarimento ministeriale in merito. Nel frattempo è consigliabile nettizzare la media, almeno per gli enti locali che lo hanno già fatto. Chi ha avuto beneficio dai maggiori trasferimenti Covid nel 2020 e nel 2021, adesso subirà necessariamente gli effetti negativi, visto che non si può nettizzare secondo convenienza.