Capacità assunzionale al netto dei contributi fuori campo
L’art. 57 comma 3-septies del DL 104/2020 in conversione, introdotto in sede referente al Senato, esclude, a decorrere dall’anno 2021, che le spese relative ad assunzioni fatte in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, finanziate con risorse provenienti da altri soggetti, nonché le relative entrate poste a copertura, rilevino ai fini del rispetto di limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente.
Questa è la nuova disposizione normativa:
3-septies. A decorrere dall’anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell’articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l’entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente.