Canone Unico Patrimoniale, scheda informativa
E’ stata pubblicata nella Sezione Scrivania, riservata agli enti convenzionati Delfino & Partners, la scheda di approfondimento in materia di Canone Unico Patrimoniale.
La Legge del 27 dicembre 2019 n. 160 ha introdotto con decorrenza a partire dal 01.01.2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, il quale sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICP - DPA), il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Canone Concessorio Non Ricognitorio).
All’articolo 1 commi dal 816 al 836 della L. 160/2019 viene riportata la parte inerente a occupazione suolo, pubblicità e pubbliche affissioni che per comodità andremo a denominare Canone Unico Patrimoniale (CUP), mentre dal comma 837 al 847 viene descritto il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate che denomineremo Canone Unico Mercatale (CUM)
Nella è stato trattato il Canone Unico Patrimoniale per quanto concerne l’occupazione suolo per la quale è doveroso innanzitutto affrontare il discorso delle agevolazioni conseguenti l’emergenza sanitaria per una corretta applicazione del canone stesso.
Per sostenere le imprese di pubblico servizio il governo è intervenuto applicando l’esenzione dell’occupazione suolo per le attività di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287:
a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
c) esercizi di cui alle lettere A e B, in cui la somministrazione di alimenti e di bevande è effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
d) esercizi di cui alla lettera B, nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
Il periodo di esenzione per le suddette occupazioni è cominciato quando l’entrata comunale era in regime TOSAP/COSAP e all’inizio si estendeva dal 1° maggio 2020 fino al 31 ottobre 2020 come definito dall’articolo 181 del D.L. 34/2020 poi estesa fino al 31 dicembre 2020 con l’articolo 109 del D.L. del 14/08/2020 n. 104. Dal 01.01.2021 entra in vigore il Canone Unico Patrimoniale e l’esonero ha soluzione di continuità, difatti all’articolo 9-ter il comma 2 recitava “Al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, già esonerate dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1, del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono esonerate, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.” La data del 31 marzo viene successivamente prorogata al 30 giugno 2021 con il Decreto Legge del 22/03/2021 n. 41 Articolo 30 per poi essere spostata fino al 31 dicembre 2021 in conversione di legge. Infine con la Legge di bilancio 2022 (articolo 1 comma 706) stabilisce che l’esenzione termina il 31 marzo 2022 con la fine dello stato d’emergenza.