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Canone Unico patrimoniale, quando si applica

La Corte dei Conti Piemonte, con delibera n. 86/2024 si è espressa in materia di Demanio e patrimonio – Beni collettivi – Differenze Legge 20 novembre 2017, n. 168, norme in materia di domini collettivi; Legge 16 giugno 1927, n. 1766, riguardante il riordinamento degli usi civici; Codice civile, art. 824.

Le “terre di originaria proprietà collettiva della generalità degli abitanti del territorio di un comune o di una frazione, imputate o possedute da comuni, frazioni od associazioni agrarie comunque denominate” costituiscono beni collettivi, appartenenti alle comunità insediate sul territorio di riferimento. Esse afferiscono, insieme ad altre tipologie di beni collettivi previsti dalla legge, al demanio o patrimonio civico, categoria non sovrapponibile a quelle del demanio comunale e del patrimonio indisponibile dei comuni. Enti locali – Entrate - Canone unico patrimoniale – Beni collettivi – Non applicabile. Legge 27 dicembre 2019, n. 160, legge di bilancio per il 2020, art. 1, commi 816-836.

Il canone unico patrimoniale, nelle fattispecie di occupazione di aree e spazi pubblici, è applicabile ai soli beni del demanio e del patrimonio indisponibile degli enti locali. Eventuali eccezioni devono trovare fondamento in espresse disposizioni di legge. Il canone unico non trova quindi applicazione in caso di occupazione dei beni collettivi del demanio o patrimonio civico.


Ci pregiamo ricordare la specifica competenza Delfino & Partners in materia di canone unico patrimoniale, occupazione suolo, sottosuolo e diffusione messaggi pubblicitari (info@gruppodelfino.it).