Canone Unico Patrimoniale, possibile l’affidamento disgiunto
Il Ministero Economia e Finanze, ha fornito con la Risoluzione 9/DF/2020 importanti chiarimenti in merito alla possibilità di affidare disgiuntamente la gestione delle entrate riferite ai due presupposti del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (di seguito canone), la cui entrata in vigore è prevista a partire dal 1° gennaio 2021, a norma dell’art. 1, commi 816 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020).
In particolare, nel caso prospettato nel quesito si analizza l’ipotesi in cui il Comune gestisce direttamente la TOSAP mentre ha affidato la gestione dell’ICPDPA ad un soggetto esterno e in ragione di tale situazione è stato chiesto se l’ente locale, in considerazione della natura unitaria del prelievo di nuova introduzione, ancorché fondato su due presupposti distinti e alternativi, possa legittimamente adottare, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, un modello gestionale che tenga conto dei due distinti presupposti impositivi appena indicati.
Il Ministero precisa che il comma 819 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019 prevede espressamente che il canone ha come presupposto:
a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
Il successivo comma 820 stabilisce, altresì, che l'applicazione del canone, dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lett. b) del citato comma 819, esclude l'applicazione di quello per le occupazioni di cui alla lett. a) del medesimo comma.
Pertanto, a prescindere dalla previsione di un canone unico, la legge consente comunque di individuare con certezza il gettito derivante dalle diverse fattispecie collegate ai due presupposti. In particolare, proprio la circostanza che il comma 820 esclude che, in relazione alla stessa fattispecie possa essere richiesto un duplice canone, porta a propendere per la possibilità di un affidamento disgiunto delle due componenti del canone stesso, con la conseguenza che tutte le attività relative alla gestione dell’entrata in questione, ivi comprese quelle di accertamento e di riscossione, possono essere regolamentate dal Comune separatamente in relazione ai due differenti presupposti di cui alle richiamate lett. a) e b) del comma 819.
E’ questo un chiarimento importante che chiarisce molti dubbi e porta a evitare quell’inevitabile prudenza che ci aveva portato a ritenere necessario un affidamento congiunto delle due componenti del Canone Unico Patrimoniale.