← Indietro

Canone Unico non ricognitorio può convivere con il Canone Unico Patrimoniale

Il giudice di Pace di Belluno con Sentenza del 31 agosto 2024 ha affermato che è possibile l’applicazione del canone non ricognitorio in contemporanea con l’applicazione del Canone Unico Patrimoniale, nonostante l’avvento dell’art. 1 comma 816 Legge 160/2019.

Con l'introduzione del Canone Unico Patrimoniale, entrato in vigore a partire dal 2021, la disciplina del canone non ricognitorio già previsto dall'articolo 27 del Codice della Strada ha registrato un importante aggiornamento nelle casistiche in cui si legittima la sua applicazione. Oggetto del ricorso e giudizio di cui al presente provvedimento è proprio l'analisi delle diverse situazioni in cui questo prelievo, regolato dal Codice della Strada e previsto a fronte dell'uso e dell'occupazione delle strade e loro pertinenze, continua a trovare applicazione, nonostante sia stato, in diversi casi, sostituito dal Canone Unico ex comma 816 della legge 160/2019.

Il Giudice di Pace nel menzionato giudizio ha rilevato che nell'attuale quadro normativo, caratterizzato da diverse criticità e problematiche interpretative, si può ritenere che, in ottica di salvaguardia degli equilibri finanziari dei diversi enti pubblici territoriali coinvolti, l'applicazione del canone non ricognitorio ex articolo 27, comma 7, del Codice della Strada, continuerà a essere legittimamente applicato tutte le volte che un ente proprietario della strada sarà chiamato a rilasciare un provvedimento in ordine all'uso o all'occupazione di una strada di sua proprietà, salvo i casi in cui la Legge non abbia individuato l'ente stesso quale soggetto attivo del Canone Unico Patrimoniale.

Questa impostazione consente agli enti di dare continuità alla propria attività in relazione a ciò che avveniva ante introduzione Canone Unico, e soprattutto non genera sovrapposizioni di competenze tra enti diversi in relazione alle medesime occupazioni o esposizioni pubblicitarie.