Canone unico e la tariffa antenne
È inaccettabile una cospicua variazione in aumento del canone unico per i titolari di impianti di telefonia per l’occupazione di suolo pubblico, anche sproporzionata rispetto alle altre tariffe di occupazione del suolo pubblico. Così ha stabilito il TAR per l’Emilia-Romagna con la sentenza n. 145 del 10/02/2022 con la quale ha parzialmente annullato un regolamento comunale per la disciplina del nuovo canone unico patrimoniale.
Nel caso di specie, Il gestore eccepiva “un vertiginoso aumento del canone per i titolari di impianti di telefonia, pregiudicati rispetto alle altre categorie di operatori” e sottolineava come per le occupazioni in genere il comune avesse deliberato tariffe nettamente inferiori rispetto alla propria categoria. Secondo la ricorrente, si sarebbe trattato di un sistema arbitrario di computo del canone, con coefficienti iniqui e forme vessatorie, ancora più evidenti dove escludono riduzioni o agevolazioni alle telecomunicazioni in maniera aprioristica.
Il Comune resistente sosteneva di aver agito nell’ambito dei poteri che le sono stati attribuiti dalla legge, in particolare ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 comma 817 della L. 160/2019, infatti la normativa che ha determinato una misura fissa del canone per i predetti impianti di telecomunicazioni è entrata in vigore solo in data 31/7/2021.
Preliminarmente, Il Collegio precisava che la novella legislativa di cui all’art. 40 comma 5-ter del D.L. 77/2021 conv. in L. 29/7/2021 n. 108 è entrata in vigore il 31/7/2021, ha portata innovativa e, in assenza di un’esplicita previsione normativa al riguardo, è priva di valore retroattivo e non può applicarsi alle fattispecie originatesi prima della sua entrata in vigore. Di conseguenza, la nuova previsione non incide in modo diretto sulla vicenda controversa.
Tuttavia, il Collegio accoglieva il ricorso della ricorrente, richiamando anche la sentenza del TAR Bologna n. 890 del 28/10/2021 e affermando quanto segue “è inaccettabile la cospicua variazione in aumento del canone per i titolari di impianti di telefonia, oltretutto penalizzati rispetto alle altre categorie di operatori come ha correttamente addotto parte ricorrente (per 50 mq. si passa da 2.120 € per un’occupazione alla sproporzionata cifra di 39.750 € per un operatore TLC). L’enorme incremento, oltretutto, urta contro l’invocata previsione dell’art. 93 CCE che prescrive un regime di riduzioni o agevolazioni a favore delle imprese del settore”.