Canone servizio distribuzione gas è rilevante IVA
Il canone percepito dal Comune per la Concessione del servizio di distribuzione del gas - Canone ex art. 46-bis, comma 4, della Legge 222/07 – va assoggettato ad IVA per la sussistenza dei presupposti impositivi (soggettivo ed oggettivo), ai sensi degli articoli 4 e 3 del DPR del 26 ottobre 1972, n. 633.
Lo ha ribadito più volte l’Agenzia delle entrate – si veda risposta a interpello n. 533 del 06.08.2021 - L’affidamento della gestione del servizio di distribuzione del gas è considerato in ogni caso commerciale dalla normativa comunitaria (art. 13, paragrafo 1, comma 3, della Direttiva CE n. 112 del 2006) e da quella nazionale (art. 4, quinto comma, del DPR n. 633 del 1972) anche se svolto da enti pubblici.
Tale affidamento assume rilevanza economica e conferisce carattere commerciale all'attività resa dall'ente locale nel rapporto con il soggetto gestore, garantendo il diritto dell'ente locale a percepire il canone, seppur, nel caso di specie, nelle modalità disciplinate dall'art. 46-bis, comma 4 della Legge 222/07. Trattandosi di corrispettivo (di regola integrativo, in questo caso corrispettivo ex novo) per la concessione del servizio, la natura dello stesso non muta per il fatto di aver fonte nella deliberazione da parte della Giunta del Comune.
Non inficia, inoltre, la natura di corrispettivo di tali somme il fatto che l'incremento del canone, ai sensi del comma 4 dell'art. 46-bis, non rappresenta una somma "integralmente disponibile" per il Comune, essendo previsto che le risorse aggiuntive percepite dai Comuni che si avvalgono di tale facoltà siano destinate prioritariamente ma non esclusivamente - a meccanismi volti a ridurre il costo dei consumi di gas in capo alle fasce di utenti economicamente più deboli.