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Canone occupazione suolo, prescrizione decennale

La Corte Cassazione sezione prima civile con Ordinanza n. 9889 in data 13.04.2023 è intervenuta in merito ai termini di prescrizione della Cosap.

La giurisprudenza è ferma nel ritenere che l'indennizzo in esame non sia assimilabile nè al canone di locazione nè alle altre prestazioni periodiche di cui all'art. 2948 c.c., n. 1, 1 bis e 2, in quanto assolve alla funzione di compensare "medio tempore", per tutta la durata dello stato di indisponibilità del bene, il detrimento dato dal suo mancato godimento; per cui, ingenerando un'obbligazione di tipo indennitario, collegato ad un'ipotesi tipica di responsabilità della P.A. per atti legittimi, è sottoposto all'ordinaria prescrizione decennale, che rimane collegata al compimento di ciascun anno di occupazione; e che perciò decorre dal giorno in cui ha termine la relativa annualità ovvero l'occupazione stessa ove antecedente alla scadenza dell'anno (Cass. sez. un. 27/1999; n. 715/1999, nonchè n. 1225/2002; n. 4179/2001; n. 1114/1985; n. 1440/1984).

Nè è possibile includerla nell'ultima previsione dell'art. 2948, per cui si prescrive in cinque anni "tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi" (n. 4), in quanto la norma si riferisce alla sola fattispecie in cui da un unico rapporto giuridico derivino obbligazioni con scadenza periodica non superiore ad un anno e non anche a quella ricorrente nel caso concreto, in cui da un unico provvedimento, derivino tanti rapporti autonomi, aventi durata annuale (o inferiore) e ciascuno con apposito indennizzo da pagarsi in un'unica soluzione e da commisurarsi all'indennità di espropriazione - effettiva o virtuale - dovuta se l'immobile fosse stato espropriato in quell'anno (Cass. 17111/2004; Cass. 6102/2001; 320/2001; 13942/1999). Sempre questa Corte (Cass. 3710/2019) ha successivamente ribadito che "in tema di occupazione di Spazi ed aree pubbliche D.Lgs. n. 446 del 1997, ex art. 63 (come modificato dalla L. n. 448 del 1998, art. 31), il canone (c.d. "COSAP") rappresenta il corrispettivo della concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici e, quindi, trovando titolo in diversi e specifici provvedimenti e non in un unico provvedimento fonte dell'obbligazione, non è assimilabile al canone locatizio, con la conseguenza che il relativo credito non soggiace alla prescrizione breve di cui all'art. 2948 c.c.".