← Indietro

Canone mercatale, riduzione delle tariffe solo per occupazioni settimanali

La Corte dei Conti Puglia, con delibera n. 56/2024, è intervenuta in materia di canoni mercatali, evidenziando che, ai sensi dell’art. 12 Preleggi (Disposizioni sulla legge in generale di cui al R.D. n. 262/1942, “nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore”) e considerando un’interpretazione letterale del dato normativo si ritiene che la riduzione della tariffa di base giornaliera nella misura contemplata dall’art. 1, comma 843, della L. n. 160/2019 possa trovare applicazione soltanto con riferimento ai mercati che si svolgono con frequenza settimanale.


Richiamo normativo:

Legge 160/2019 art. 1 comma 843:
I comuni e le città metropolitane applicano le tariffe di cui al comma 842 frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata e possono prevedere riduzioni, fino all'azzeramento del canone di cui al comma 837, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente. Per l'anno 2020, i comuni non possono aumentare le tariffe vigenti in regime di Tosap e Cosap se non in ragione dell'adeguamento al tasso di inflazione programmato