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Cambio conto corrente tesoreria: problemi con F24EP

Come già indicato in ns precedente news, dal 1° gennaio 2025 sono entrate in funzione le nuove procedure informatiche sviluppate nell’ambito del programma di reingegnerizzazione dell’architettura di Tesoreria elaborato dalla Banca d’Italia (Progetto Re.Tes.).

Tra le modifiche, si evidenzia il cambio del conto corrente di tesoreria, con l'assegnazione di un codice identificativo IBAN - International Bank Account Number (ISO 13616). A tal fine sono state emanate le circolare n. 41, 42 e 43 del 16 dicembre della Ragioneria dello Stato.

Le modifiche interessano anche i versamenti di Iva e ritenute che avvengono tramite F24EP. A tal proposito, la circolare n. 41 evidenzia:

"2.4.3. Versamenti tramite delega unica e modello F24 EP

Riguardo il sistema di riscossione tramite delega di cui al decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, si precisa che la ripartizione dei flussi da parte dell’Agenzia delle entrate a favore delle amministrazioni titolari di conti di tesoreria sarà effettuata esclusivamente con disposizioni di girofondo. Per quanto attiene le somme riscosse tramite modello F24 EP, troverà piena applicazione quanto previsto dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 28 agosto 2020. Con tale decreto si è effettuata una revisione delle procedure di contabilizzazione dei versamenti effettuati dai titolari di conti aperti presso la tesoreria statale con il ricorso alla delega unica, aggiornando le regole contenute nei decreti del Ministro dell’economia e delle finanze del 5 ottobre 2007 e del 22 ottobre 2008. A fronte dell’inserimento del modello F24 EP, tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate (Entratel/Fisconline) sarà addebitato automaticamente il conto intestato all’amministrazione pagatrice. In caso di incapienza del conto alla data di addebito prevista, la disposizione di pagamento verrà stralciata nella sua interezza, essendo escluso il ricorso a contabilizzazioni in conto sospeso collettivi, in coerenza con il sopra citato decreto del 28 agosto 2020. In caso di incapienza, l’Agenzia delle entrate comunicherà comunque all’Ente interessato il mancato buon fine dell’operazione. Restano ferme le modalità con cui vengono disposti i versamenti tramite il modello F24 EP da parte dei titolari di contabilità speciali e di conti correnti, i quali continueranno a trasmettere le richieste di pagamento all’Agenzia delle entrate, tramite i servizi telematici resi disponibili dalla stessa Agenzia (Entratel/Fisconline)."

Con riferimento quindi ai giroconti, la circolare 42 precisa: "Pertanto, al fine di garantire la corretta finalizzazione delle operazioni di girofondi disposte mediante l’Ordinativo Informatico Locale (OIL), gli enti assoggettati al regime di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 7202, dovranno indicare necessariamente il codice identificativo IBAN dell’amministrazione beneficiaria in luogo del numero del conto di tesoreria, ovvero dell’unità elementare del bilancio, in caso di versamenti all’Erario. Tenuto conto delle nuove modalità di esecuzione delle operazioni di girofondi, si invitano gli enti interessati a porre in essere tutte le iniziative necessarie affinché gli OIL siano emessi nel rispetto di quanto sopra descritto. Non potendo, dal 1° gennaio 2025, essere accettati OIL con l’indicazione dell’attuale numero del conto di tesoreria, ovvero dell’unità elementare del bilancio, si precisa che, in assenza dell’indicazione del codice IBAN, il tesoriere o il cassiere dell’ente di tesoreria unica non potrà dare corso all’operazione di girofondi."

Come indicato recentemente anche da IFEL, è raccomandabile verificare con il proprio fornitore software che la produzione dei flussi ordinativi sia coerente con quanto previsto dalle modifiche indicate da AGID e indicare correttamente gli IBAN, utilizzando quelli contenuti nell’elenco pubblicato dalla RGS.
Circa poi gli F24EP, si evidenzia l'Allegato 1; Allegato 2 della circolare dell'Agenzia delle entrate, disponibile tramite Siatel, che rende note le modifiche a livello di tracciato e rendicontazione.

A fronte delle modifiche, sono stati riscontrati dai ns enti alcuni problemi in sede di versamento IVA e ritenute al 16 gennaio.

Qualora si sia versato in ritardo, in questi casi, al momento, la strada da percorrere prudenzialmente è quella del ravvedimento operoso atteso che l'Agenzia delle entrate ha acquisito i versamenti in ritardo rispetto alle scadenze stabilite. Trattandosi anche dell'IVA split istituzionale riferita a dicembre, gli importi potrebbero essere elevati, con la necessità di ridurre quanto più possibile eventuali sanzioni grazie al "ravvedimento sprint" nei 15 giorni.