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Sostituzione agente contabile in corso d'anno, conti separati

La Corte dei Conti Veneto sez. giurisdizionale, con sentenza n. 38/2025 ha affrontato il tema del cambio del soggetto consegnatario durante l’anno.

In caso di cambiamento del consegnatario, il passaggio dei beni avviene al momento del cambio sulla base della materiale ricognizione dei beni risultanti dall'inventario e dalle altre scritture previste.

Le disposizioni di legge in materia (cfr. anche gli artt. 181, 182 e 612 RD 827/1924) hanno la funzione di perimetrare le gestioni contabili di competenza di ciascun agente, sì da consentire la corretta imputazione di eventuali ammanchi e irregolarità (art. 181, comma 2, 3 e 4 RD. 827/24: “La gestione degli agenti contabili comincia dalla data dell'assunzione del servizio, e termina col giorno della cessazione di esso. Al principio della gestione devono essere redatti processi verbali ed inventari, dai quali risulti la seguita consegna dell'uffizio ed il debito che l'agente assume. Con eguali atti, si accerta al termine della gestione il credito ed il debito dell'agente cessante”). Tuttavia, “Ove detto passaggio di consegne non vi sia stato, la consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cfr. SS.RR., sent. n. 657/1990 e Sez. giur. II Centr. App., sent. n. 557/2014 e n. 710/2014) ha affermato la responsabilità contabile solidale dei due agenti contabili per cui alla gestione di diritto del precedente agente contabile si affianca quella del successore, determinandosi una confusione di gestione tra i due rapporti, in virtù della quale comunque entrambi rispondono degli eventuali deterioramenti o ammanchi o dispersioni dei beni di cui sia incerto il momento storico in cui il danno si sia provocato (Cfr. C. conti, Sez. giur. Molise, sent n. 12/2020)” (Sez. Calabria. n. 44/2024, Sez. Veneto n.160/2024).

È quindi interesse degli agenti contabili evitare confusioni di gestione e provvedere a tracciare il passaggio di consegne con idonea documentazione, dalla quale deve risultare la descrizione dei beni, la verifica del loro stato di conservazione, la data di consegna e l'identificazione del consegnatario e del ricevente.

Il passaggio da una gestione all’altra, ove correttamente attuato nei termini prescritti dalle norme, consente così una puntuale separazione e imputazione delle responsabilità tra i diversi agenti succedutisi nel tempo, a cui è connessa anche l’indefettibilità dell’obbligo di resa del conto giudiziale, secondo quanto previsto dall’art. 612 R.D. 827/1924, commi 1 e 2 (“Gli agenti contabili rispondono della loro gestione personale, e sono tenuti a rendere il conto giudiziale soltanto per quel periodo dell’anno in cui sono stati in carica. OVE IN UN ANNO PIÙ TITOLARI SI SIANO SUCCEDUTI IN UN UFFICIO CIASCUNO DI ESSI RENDE SEPARATAMENTE IL CONTO PEL PERIODO DELLA PROPRIA GESTIONE”).