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Cambia lo scenario delle sanzioni tributarie

Il Dlgs 87/2024 rubricato “Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111” comporta novità per gli enti locali:


-le sanzioni per omesso, insufficiente o tardivo (superiore a 90 giorni) versamento passano dal 30% al 25%.


- tale disposizione relativa alle sanzioni, tuttavia, si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024. Si ritiene che le nuove modalità applicative delle sanzioni riguardino solo le violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024 e non anche alle sanzioni commesse prima di tale data e non contestate con provvedimenti definitivi. E’ dubbio a questo proposito il mancato rinvio della nuova norma al principio del favor rei di cui art. 3 Dlgs 472/1997.


- ci sono nuove ipotesi di ravvedimento, nel caso di atti soggetti al contraddittorio preventivo di cui al “famoso” articolo 6-bis Dlgs 212/2000 recentemente introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. e), D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219, sarà ora permesso al contribuente di regolarizzare spontaneamente le violazioni commesse dopo il ricevimento dello schema di atto, prevedendo l’abbattimento della sanzione a un sesto del minimo, se lo schema non è stato proceduto dalla comunicazione di adesione al verbale di contestazione della violazione, oppure a un quarto, in caso diverso. Tuttavia anche in questo caso non mancano le perplessità circa l’applicazione agli enti locali, che dovrebbero pur sempre osservare l’art. 13 comma 1 Dlgs 472/1997, ovvero:

La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;

b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

b-bis) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre un anno dall'omissione o dall'errore;

b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, primo periodo del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;

b-quater) ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, senza che sia stata inviata comunicazione di adesione al verbale ai sensi dell'articolo 5-quater del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e, comunque, prima della comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. La definizione di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni indicate negli articoli 6, comma 2-bis, limitatamente all'ipotesi di omessa memorizzazione ovvero di memorizzazione con dati incompleti o non veritieri, o 11, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;

b-quinquies) a un quarto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, relativo alla violazione constatata ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, primo periodo, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;

c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.


- Cumulo giuridico delle sanzioni: si verifica il concorso materiale di violazioni in caso di commissione di più violazioni della medesima norma, anche non solo formali.