Calo fatturato per contributi covid e SAL: conta la data fattura
Ai fini della verifica della sussistenza del requisito di calo di fatturato, per beneficiare del contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 del D.L. 34/2020, con la circolare 15/E del 2020 è stato chiarito che «... poiché si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi, dovranno essere considerate le operazioni che hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020)". In particolare "devono essere considerate tutte le fatture attive (al netto dell'IVA) con data di effettuazione dell'operazione che cade ad aprile nonché le fatture differite emesse nel mese di maggio e relative a operazioni effettuate nel mese di aprile», precisando ulteriormente che «la data da prendere a riferimento [...] per la fattura differita è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura». , vanno indicate le fatture emesse nel mese e quelle differite nel mese successivo sulla base di «la data da prendere a riferimento [...]".
Per quanto riguarda le imprese che emettono fatture relativamente a SAL (stati avanzamento lavori) si è precisato che occorre far riferimento a quanto indicato negli articoli 3 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con la conseguenza che vanno incluse le fatture emesse nel mese anche se relative a stati avanzamento lavori di periodi precedenti (circolare n. 22/E del 2020 al paragrafo 3.3). Per contro, la Risposta n. 448/2020 chiarisce che non si può considerare nel calcolo del fatturato di aprile la fattura "differita" emessa a maggio 2019 con riferimento alla quota lavori relativa al mese di precedente, sulla base di un SAL richiamato in fattura e controfirmato dalle parti. Tale documento, infatti, non integra la fattispecie di fatturazione differita tramite DDT o documenti equipollenti richiamata dalla circolare n. 15/E/2020