← Indietro

Calcolo stock del debito sulle scritture contabili

Ancora per un anno, il 2023, gli enti locali possono elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili, previa verifica da parte dell’Organo di revisione.

Lo prevede l’art. 9 comma 2 DL 152/2021: Limitatamente agli esercizi 2022 e 2023 le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860 possono elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili previo invio della comunicazione di cui al comma 867 relativa ai due esercizi precedenti anche da parte delle amministrazioni pubbliche soggette alla rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14, commi 6 e seguenti, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.