Calcolo personale in servizio 2018 dopo un riassorbimento
La Corte Conti Emilia Romagna, con delibera 79/2023, ha espresso parere relativo alla corretta interpretazione delle norme di cui all’art. 79, commi 1, 3 e 5 del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto «Funzioni locali», per il triennio 2019-21, nella parte in cui, per la determinazione delle somme da destinare al «Fondo risorse decentrate», fa riferimento al personale in servizio nel 2018. Il Comune richiedente il parere premette di avere in precedenza conferito funzioni e personale all’Unione dei Comuni modenesi Area nord, ma che in seguito al recesso dall’Unione medesima dovrà riassorbire il relativo personale. Chiede pertanto se, nella fattispecie, i riferimenti al personale in servizio nel 2018 vadano interpretati facendo invece riferimento al personale, numericamente maggiore, in servizio nel Comune dopo il riassorbimento.
La Sezione regionale esprime il proprio parere sul quesito nei seguenti termini: nel caso di un Comune che, nel 2018, avesse già assegnato personale ad una Unione per lo svolgimento delle funzioni ad essa conferite, recedendo poi dall’Unione si trovi a riassorbire il personale a suo tempo assegnato:
-l’art. 79, comma 1, lett. b) del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto «Funzioni locali» per il triennio 2019-21, nella parte in cui si riferisce al personale «in servizio alla data del 31 dicembre 2018», va interpretato nel senso di considerare, quale parametro di riferimento, il numero complessivo di dipendenti all’epoca in servizio presso il Comune o assegnati all’Unione per lo svolgimento delle funzioni ad essa conferite dal Comune;
-l’art. 79, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto «Funzioni locali» per il triennio 2019-21, nella parte in cui si riferisce al «monte salari 2018», va interpretato nel senso di considerare, quale parametro di riferimento, il corrispondente ammontare riconosciuto in quell’anno ai dipendenti all’epoca in servizio presso il Comune o assegnati all’Unione per lo svolgimento delle funzioni ad essa conferite dal Comune.