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Calcolo delle tariffe dei servizi con criteri economici

L’art. 243 del Tuel in tema di enti strutturalmente deficitari (che sono molti di più di quanto non appaiano formalmente) prevede che nel calcolo delle tariffe dei servizi a domanda individuale si tenga conto dei costi diretti, dei costi indiretti e degli ammortamenti. La norma dispone infatti che i costi complessivi di gestione dei servizi devono comunque comprendere gli oneri diretti e indiretti di personale, le spese per l'acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e per gli oneri di ammortamento degli impianti e delle attrezzature. Per le quote di ammortamento si applicano i coefficienti indicati nel decreto del Ministro delle finanze in data 31 dicembre 1988 e successive modifiche o integrazioni. I coefficienti si assumono ridotti del 50 per cento per i beni ammortizzabili acquisiti nell'anno di riferimento.

Ma allora perché non ci convinciamo che, anche in sede di costruzione del bilancio di previsione, si debbano costruire le tariffe dei servizi a domanda individuale tenendo conto dei costi (non impegni) diretti, indiretti e degli ammortamenti? Ne beneficerebbe il bilancio.