Calcolo capacità assunzionale, le precisazioni Corte dei Conti
La Corte dei Conti Campania, con deliberazione n. 131/2020, ha affrontato il tema del calcolo della capacità assunzionale, ed in particolare della corretta determinazione delle grandezze finanziarie definite all'art. 2 del D.M. 17 marzo 2020.
La citata disposizione individua le voci da inserire al numeratore e al denominatore nel rapporto spesa di personale/entrate correnti. In tal senso, al numeratore andranno inseriti gli impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato. Mentre al denominatore vengono poste le entrate correnti quale media degli accertamenti di competenza riferiti ai primi tre titoli delle entrate, relativi agli ultimi tre rendiconti approvati, considerati al netto del FCDE stanziato nel bilancio di previsione relativo all’ultima annualità considerata, da intendersi rispetto alle tre annualità che concorrono alla media.
A fronte di tale disposto normativo, che non opera alcuna distinzione con riferimento alla tipologia di entrate correnti, non vi è ragione per escludere, dalle entrate correnti rilevanti per la definizione dei limiti assunzionali, i trasferimenti di parte corrente percepiti dai Comuni utilizzatori del personale convenzionato, come prospettato dal richiedente, ovvero altre ipotesi di entrate.
Il sistema così delineato è coerente con il modello di governo delle assunzioni da parte dei Comuni normativamente delineato che stabilisce una modalità di calcolo dello spazio assunzionale dell'ente, facendo riferimento ad un parametro finanziario, di flusso, a carattere flessibile che, però, va considerato al lordo, come indicato dal legislatore e dal decreto attuativo.