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Buoni pasto esclusi da IRPEF anche in smartworking

Poichè la normativa fiscale non prevede una definizione delle prestazioni sostitutive di mensa limitandosi a prevederne la non concorrenza al reddito nei limiti descritti dall'art. 51 c. 2 del TUIR e dell'art. 4 del DM 122/2017, alle indennità sostitutive della mensa riconosciute ai lavori in smart-working trova applicazione il regime di parziale imponibilità prevista dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 51 del Tuir, indipendentemente dall'articolazione dell'orario di lavoro e dalle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

Di conseguenza il datore non sarà tenuto ad operare, anche nei confronti dei lavoratori in smart-working, la ritenuta a titolo di acconto Irpef, prevista dall'articolo 23 del d.P.R. n. 600 del 1973, sul valore dei buoni pasto fino a euro 4, se cartacei, ovvero euro 8, se elettronici.

Lo chiarisce la Risposta n. 123/2021 dell'Agenzia delle entrate.