Brexit: resta valida la nomina del rappresentate fiscale
A seguito dell’uscita del Regno Unito dall'Unione europea, nota anche come “Brexit”, sono pervenuti all'Agenzia delle entrate diversi quesiti riguardanti le corrette modalità per adempiere agli obblighi IVA da parte degli operatori del Regno Unito, soggetti passivi d’imposta in Italia. In particolare, è sorto il dubbio è se coloro che dispongono in Italia di un rappresentante fiscale IVA o di un identificativo IVA possano continuare a utilizzare per le operazioni interne tale rappresentante o tale identificazione o, diversamente, debbano richiedere una nuova posizione IVA in quanto soggetti extra-UE.
La Risoluzione n. 7/E del 1° febbraio 2021 chiarisce che, in virtù dell’accordo tra Regno Unito e Unione europea, stipulato in data 24 dicembre 2020 e finalizzato a regolare il futuro delle relazioni tra i due sistemi economici del dopo Brexit, entrato in vigore in via provvisoria il 1º gennaio 2021, il quale è assimilabile agli strumenti di cooperazione di cui all'art. 35-ter, comma 5, del decreto IVA, i soggetti passivi stabiliti nel Regno Unito possono accedere all’istituto dell’identificazione diretta al fine di assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di IVA in Italia, in alternativa alla nomina di un rappresentate fiscale ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del decreto IVA. Resta inteso che gli operatori del Regno Unito che già dispongono in Italia di un rappresentante fiscale IVA o di un identificativo IVA, nominato o rilasciato antecedentemente al 1° gennaio 2021, possono continuare ad avvalersene per le operazioni interne.