Bozza DL semplificazioni: grandi novità in tema di appalti e trasparenza
Rispetto al termine anticipato dal PNNR, la bozza del D.L. Semplificazioni del 21 maggio sulla quale il Governo sta discutendo, prevede la proroga delle disposizioni recate dal D.L. 76/2020 non al 2023 bensì al 2026 con un sensibile aumento delle soglie con le quali procedere all'affidamento diretto. In particolare, si prevede:
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
b) procedura negoziata di cui all'art. 63 D.Lgs. 50/2016 per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di cui alla lettera a) e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con riduzione degli operatori da invitare per i lavori pubblici (cinque per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro e dieci per tra milione di euro e fino alla soglia comunitaria. Restano cinque per gli appalti di forniture e servizi).
Previste poi procedure speciali e semplificate per l'affidamento dei contratti pubblici relativi al PNRR e PNC e degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR.
Modificata, per recepire i rilievi mossi dall'Unione europea, anche la disciplina in tema di subappalto, ed introdotte le modifiche in tema di e-procurement già anticipate da ANAC, con il potenziamento della Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici gestita da ANAC e l'introduzione del fascicolo virtuale dell'operatore economico.
In tema di trasparenza, modificato anche l'art. 29 del Codice con la trasmissione dei dati alla BDNC che ne assicura la pubblicazione, anche agli effetti di legge, nel rispetto del "principio di unicità del luogo di pubblicazione e di unicità dell’invio delle informazioni".
Tutte le informazioni inerenti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione, alla scelta del contraente, all’aggiudicazione e all’esecuzione di lavori, servizi e forniture relativi all’affidamento, inclusi i concorsi di progettazione e i concorsi di idee e di concessioni, sono "gestite e trasmesse tempestivamente alla Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell’ANAC attraverso le piattaforme telematiche ad essa interconnesse". L’ANAC "garantisce, attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici, la pubblicazione dei dati ricevuti, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53 e ad eccezione di quelli che riguardano contratti secretati ai sensi dell’articolo 162, la trasmissione dei dati all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea e la pubblicazione ai sensi dell’articolo 73. Gli effetti degli atti oggetto di pubblicazione ai sensi del presente comma decorrono dalla data di pubblicazione dei relativi dati nella Banca dati nazionale dei contatti pubblici.”