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Trattamento integrativo: codici per il recupero in F24

Con la Risoluzione n. 9/E del 31 gennaio, l'Agenzia delle Entrate ha istituito nuovi codici tributo per consentire ai sostituti d’imposta di utilizzare in compensazione il credito maturato per l’erogazione della somma prevista dall’articolo 1, comma 4, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, che riconosce, tramite i sostituti di imposta, ai lavoratori con redditi fino a 20mila euro, una somma di importo variabile tra il 4,8% e il 7,1% del reddito, da corrispondere mensilmente direttamente in busta paga.
Questa somma, riconosciuta ai titolari di reddito di lavoro dipendente, non concorre alla formazione del reddito e viene recuperata dai sostituti d’imposta sotto forma di credito.

Per il modello F24, è stato istituito il codice tributo “1704” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione ai lavoratori dipendenti della somma di cui all’articolo 1, comma 4, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, da indicare nella sezione Erario.

Per il modello F24 “Enti pubblici” (F24 EP), è stato istituito il codice tributo “175E” con la stessa denominazione. Il codice deve essere esposto nella sezione “Erario” (valore F) del modello F24 EP, con l’indicazione del mese e dell’anno di riferimento nei campi “riferimento A” e “riferimento B.