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Bonus carburante per le società pubbliche

La società consortile per azioni a capitale interamente pubblico senza finalità di lucro che non rientri tra le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, può beneficiare del bonus carburante di cui all'articolo 2, comma 1, del d.l. n. 21 del 2022 per i suoi dipendenti. Lo chiarisce la Risposta n. 15/2023 dell'Agenzia delle entrate.

Poiché sono escluse dal settore privato e, di conseguenza, dal bonus carburante le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in virtù del quale «Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300." essendo la società consortile per azioni un ente commerciale a fini fiscali - anche se con attività mutualistica rivolta ai soci - si potrebbe quindi concludere che il bonus spetti.

Ricordiamo che l'articolo 2, comma 1, del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, prevede che «Per l'anno 2022, l'importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»