Bollo fatture elettroniche: modalità di integrazione dati e versamento
Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 4 febbraio 2021 sono stabilite le modalità tecniche per l’integrazione delle fatture elettroniche inviate a decorrere dal 1° gennaio 2021, tramite il Sistema di interscambio, senza l'apposita indicazione dell'imposta di bollo, ove dovuta, nonché le modalità telematiche per la messa a disposizione, la consultazione e la variazione dei dati relativi all’imposta da parte del cedente/prestatore, o dell’intermediario delegato, in applicazione dell'articolo 12-novies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (decreto Crescita 2019).
La norma ha previsto che l’Agenzia delle entrate, con procedure automatizzate, integri le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio che non recano l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulta dovuta e, nei casi di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta, comunichi al cedente/prestatore l’ammontare dell’imposta e della sanzione amministrativa dovuta, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nonché degli interessi dovuti. Con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 4 dicembre 2020 ne è stata data attuazione, demandando le modalità attuative ad apposito Provvedimento.
L’Agenzia delle entrate fornirà quindi ad ogni soggetto titolare di partita IVA obbligato all’emissione di fattura elettronica, all’interno dell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi, due distinti elenchi, contenenti gli elementi identificativi, rispettivamente, delle fatture elettroniche inviate tramite SdI che riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo e delle fatture elettroniche inviate tramite SdI che non riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo ma per le quali l’imposta risulta dovuta.
Il contribuente può, direttamente o tramite intermediario delegato, accedere agli elenchi e modificarli, eliminando fatture o aggiungendone altre che non risultino comunicate.
Sulla base dei dati delle fatture elettroniche indicate negli elenchi e delle eventuali modifiche apportate dai contribuenti, è calcolato e messo a disposizione l’importo dovuto a titolo di imposta di bollo, che può essere versato utilizzando l’apposita funzionalità di addebito in conto corrente disponibile nel servizio web dedicato oppure in modalità telematica tramite modello F24. Nel caso di versamento in ritardo, il sistema consente di pagare anche sanzioni ed interessi, calcolati automaticamente in base ai giorni di ritardo.
L'importo del versamento dovuto è evidenziato nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi del cedente/prestatore entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre solare di riferimento. Detto termine è prorogato al 20 settembre per le fatture elettroniche relative alle operazioni effettuate nel secondo trimestre solare e inviate tramite SdI nel medesimo periodo.
In caso di omesso, carente o ritardato pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche calcolata dall'Agenzia, questa trasmette al contribuente una comunicazione elettronica al suo domicilio digitale registrato nell’elenco INIPEC. Non sono previste, dal provvedimento, altre modalità di notifica della comunicazione, che, presumibilmente, sarà comunque visionabile anche nella medesima area dedicata. Entro 30 giorni è comunque possibile presentare chiarimenti, anche tramite i servizi online offerti dall’Agenzia.
Si ricorda che il D.M. 4 dicembre 2020, applicabile alle fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2021, ha cambiato le tempistiche relativa al versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, che dovrà essere assolta entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre e non più, quindi, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre. Fa eccezione il secondo trimestre, per cui l'imposta è versata entro il 30 settembre, cioè entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre. Resta ferma la possibilità di versare in forma unificata alla scadenze, rispettivamente, del secondo e terzo trimestre, gli importi dovuti inferiori a 250 euro (art. 17 c. 1bis D.L. 124/2019).
L’obbligo di versamento dell’imposta di 2 euro riguarda le fatture emesse senza applicazione dell’IVA per importo superiore a 77,47 euro.