Bollettazione servizio idrico integrato: chiarimenti dell'Agenzia delle entrate
Con la risposta n. 476/2019 l'Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti in merito al rapporto tra l'introduzione della fatturazione elettronica e le semplificazioni previste dal DM 370/2000. In particolare, si conferma che l'introduzione della fatturazione elettronica ha imposto a tutti i soggetti passivi (comuni compresi) di emettere le fatture in formato elettronico, comprese le "bollette-fatture" emesse ai sensi del DM 370/2000, in quanto ad esse equiparabili per cui resta, però "la loro sostanziale riconducibilità all'ambito applicativo del decreto". Ciò in quanto, come già chiarito in precedenti documenti di prassi, la disciplina in materia di fattura elettronica "non ha creato una categoria sostanziale nuova o diversa dalla fattura "ordinaria", con la conseguenza che, pur nel limite della compatibilità con gli elementi che le caratterizzano, continuano a trovare applicazione tutti i chiarimenti già in precedenza emanati con riferimento generale alla fatturazione, nonché le deroghe previste da specifiche disposizioni normative di settore." (cfr. risoluzioni n. 88/E del 19 ottobre 2015 e n. 98/E del 25 novembre 2015).
Ne deriva che, in mancanza di un'abrogazione espressa delle semplificazioni di cui all'articolo 2 del D.M. 370/2000, le stesse possono continuare ad applicarsi alle bollette/fatture emesse in base all'articolo 22 del decreto IVA. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 4 del decreto, ai sensi del quale, ai fini delle liquidazioni periodiche - che possono essere effettuate "entro il giorno 16 del secondo mese successivo a ciascun trimestre solare, ed entro lo stesso termine deve essere eseguito il versamento della relativa imposta senza corresponsione degli interessi" - deve tenersi conto di "tutte le operazioni per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel trimestre solare", ancorché non riscossa.
L'art. 2 del Decreto dispone che "1. L'ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi e delle bollette-fatture emesse in ciascun giorno sono annotate nel registro previsto dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, con le modalità ivi previste. Le annotazioni devono essere effettuate comunque non oltre il mese successivo a ciascun trimestre solare, con riferimento al giorno di effettuazione dell'operazione".