Bisogna motivare il mantenimento dei residui anziani
L’art. 11 comma 6 Dlgs 118/2011 dispone che nella relazione al rendiconto occorre motivare le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti stralciati.
Fermo restando che i residui attivi con più di 5 anni verso soggetti privati devono essere stralciati dal conto del bilancio e che i residui passivi con più di 5 anni sono un controsenso, fatto salvo eccezioni di situazioni di contenzioso o altre specifiche particolarità, visto i necessari tempi di pagamento a 30 giorni, l’ente locale deve quindi spiegare nella relazione al rendiconto 2022 perché “persiste” nel mantenere in essere rapporti giuridici che di fatto sono alquanto anomali.