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Bisogna aggiornare il programma lavori pubblici 2024-2026

Oltre a pensare alla stesura del nuovo schema di programma opere pubbliche 2025-2027, occorre aggiornare il programma 2024-2026.

Come rileva Itaca, l’art.5 comma 9 e l’articolo 7 comma 8, dell’all. I.5 riportano, rispettivamente per il programma triennale dei lavori e per il programma triennale degli acquisti di forniture e servizi, l’elenco dei casi nei quali è possibile, previa apposita approvazione dell’organo competente, la modifica del programma in corso d’anno.

I successivi comma 11 dell’art.5 e comma 9 dell’art.7 indicano i casi nei quali gli interventi o gli acquisti possono comunque essere realizzati anche qualora non inseriti nel programma, in particolare in quanto resi necessari da eventi imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni dii legge o regolamentari.

Inoltre, ai sensi del secondo periodo del comma 11, dell’art.5 (per i lavori) e del comma 9, dell’art.7 (per i servizi e le forniture), un lavoro o un servizio/fornitura non inseriti nell’elenco annuale (o nella prima annualità) del programma possono essere “realizzati sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari della stazione appaltante o dell’ente concedente al momento della formazione dell’elenco, avviando le procedure di aggiornamento della programmazione”.

Alla luce di quanto sopra, il modificarsi di tutte le informazioni richieste nel programma non legate alla natura, alla tipologia ed al valore (importo) dell’intervento o dell’acquisto, non richiedono un aggiornamento e possono essere “corrette” in occasione del primo aggiornamento utile, ovvero nel programma successivo nel quale l’intervento o acquisto sia eventualmente riproposto.

Ci si riferisce ad esempio:

- al caso di sostituzione del RUP dell’acquisto o dell’intervento

- al caso in cui si segnali nel programma l’intenzione di ricorrere ad un soggetto aggregatore o ad una centrale di committenza ma che, per indisponibilità, l’amministrazione debba: rivolgersi ad altra centrale di committenza; posticipare l’acquisto o la realizzazione dell’intervento; attivare in proprio una procedura di affidamento laddove consentito.