Bisogna adeguare la scadenza delle fatture sempre a 30 giorni, anche se è indicato in fattura un termine maggiore
La Ragioneria Generale dello Stato sta monitorando gli enti locali (in particolare un Gruppo di Comuni, Province e Città metropolitane preso a campione) e sta chiedendo agli enti di adeguare automaticamente la scadenza delle fatture a 30 giorni, fatto salvo casi estremi di accordo con fornitori per scadenze superiori ma non oltre 60 giorni ai sensi dell’art. 4 comma 4 Dlgs 231/2002, ovvero: “Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2 (30 giorni), quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. In ogni caso i termini di cui al comma 2 (30 giorni) non possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto”.
Occorre sempre tenere presente la differenza tra:
1.Stock del debito
2.Indice di tempestività dei pagamenti
3.Tempo medio ponderato di pagamento
4.Tempo medio ponderato di ritardo