Bilancio tecnico piccoli comuni, cortocircuito procedurale
Il principio di programmazione All. 4/1 Dlgs 118/2011 e smi evidenzia al paragrafo 9.3.3 il processo di bilancio per gli enti locali di piccole dimensioni.
Al fine di individuare il processo di bilancio da adottare, sono considerati di piccole dimensioni gli enti locali la cui struttura organizzativa non presenta un’articolazione tale da consentire l’applicazione dell’articolo 153, comma 4, del TUEL, ove prevede che le previsioni di entrata e di spesa da iscriversi nel bilancio di previsione sono avanzate dai vari servizi.
In particolare, negli enti locali che all’avvio del processo di predisposizione del bilancio hanno meno di 50 dipendenti o la cui articolazione organizzativa non prevede distinte figure di responsabilità per l’ufficio personale, l’ufficio tecnico e l’ufficio entrate, lo schema di bilancio è predisposto dall’organo esecutivo con la collaborazione del segretario comunale e del responsabile del servizio finanziario.
Secondo le indicazioni della Ragioneria Generale dello Stato i due criteri di cui sopra per individuare un Comune di piccole dimensioni non devono sussistere contemporaneamente. E’ piccolo il Comune che:
-NON ha figure di responsabilità per l’ufficio personale, l’ufficio tecnico e l’ufficio entrate
OPPURE
-conta meno di 50 dipendenti (si presume assunti a tempo indeterminato)
Quindi può essere piccolo un Comune di 14.000 abitanti che ha meno di 50 dipendenti, pur disponendo di un organigramma significativo.
Ed allora tale Comune può’ presentare il bilancio tecnico quadrato (schema del bilancio di previsione a legislazione vigente e ad amministrazione invariata), a cura del responsabile del servizio finanziario o di chi ne fa le veci, entro il 30 settembre. Fin qui tutto bene.
POI però, entro il 15 ottobre, sulla base della documentazione trasmessa, l’organo esecutivo, con la collaborazione del responsabile del servizio finanziario o chi ne fa le veci e, se possibile, degli uffici del Comune, definisce le previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione. MA SE IL COMUNE CHE HA MENO DI 50 DIPENDENTI HA TUTTI I RESPONSABILI IN FORZA (come capita in moltissimi Comuni), COME E’ POSSIBILE CHE IL PRINCIPIO NON LI CONSIDERI NELLA PROSECUZIONE DELLA PROCEDURA? (si parla semplicemente di uffici del Comune).
ECCO IL CORTOCIRCUITO. Ma allora: SIAMO SICURI CHE UN COMUNE CON MENO DI 50 DIPENDENTI, CHE HA TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO IN ORGANICO (e magari supera pure i 10.000 abitanti) debba essere considerato piccolo Comune e possa presentare il bilancio tecnico entro il 30 settembre anzichè entro il 15 settembre. Riteniamo questo non corretto, anche perché se così fosse sarebbero tagliati fuori gli altri responsabili nelle fasi successive di costruzione del bilancio. Altrimenti non avrebbe senso invocare la partecipare di tutti i responsabili nella costruzione delle previsioni di competenza e di cassa.
Il principio poi prosegue evidenziando che entro il 20 ottobre il responsabile del servizio finanziario o chi ne fa le veci verifica le previsioni di bilancio ai sensi dell’articolo 153, comma 4, del TUEL e le iscrive nel bilancio, determina il risultato di amministrazione presunto, predispone la versione finale del bilancio di previsione e degli allegati e trasmette all’organo esecutivo la documentazione necessaria per la delibera di approvazione del bilancio di previsione (escluso il parere dell’Organo di revisione).
In attuazione dell’articolo 174 del TUEL l’organo esecutivo predispone lo schema di bilancio di previsione e lo presenta all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno. Il processo di approvazione del bilancio prosegue secondo le modalità indicate nel paragrafo 9.3.1.