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Bilancio e rendiconto, chi può approvare entro il 31 luglio

L’art. 52 comma 2 del DL 73/2021 consente una proroga per l’approvazione del bilancio di previsione 021-2023 e del rendiconto 2020, ma non per tutti gli enti locali. In particolare:

  1. Per gli enti locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidita' di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti e' differito al 31 luglio 2021:

a) il termine per la deliberazione del rendiconto di gestione relativo all'esercizio 2020 di cui all'articolo 227, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

b) il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Fino a tale data e' autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000.

Per fare chiarezza di quali enti locali si tratti, il Ministero dell’Interno ha diramato apposita Circolare (da noi pubblicata nei giorni scorsi), laddove emerge il seguente ELENCO.