← Indietro

Bilancio consolidato: rileva la società veicolo di partenariato controllata o partecipata dall’Ente

Nel resoconto della riunione del 21 aprile 2021 la Commissione ARCONET ha risposto ad un quesito ANCI in merito alla corretta applicazione del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato nel caso di società veicolo concessionaria della progettazione, costruzione e gestione di un'opera in partenariato pubblico privato partecipata da un’Amministrazione.

In particolare, nel caso di specie, un Ente locale ha proceduto escludendo dal perimetro di consolidamento una società veicolo, concessionaria della progettazione, costruzione e gestione di un’opera, partecipata dallo stesso al 66%, al 3% da un’azienda comunale e per il restante 31% da altri Soci privati, in forza della “ disciplina prevista, per il partenariato pubblico-privato, dai criteri <<Eurostat>> e <<SEC>>” a cui consegue la contabilizzazione off-balance dell’opera per cui la società è costituita. In tal senso viene quindi chiesto alla Commissione ARCONET di “valutare l’opportunità di considerare anche aspetti attualmente non presenti nei principi contabili armonizzati di cui al D. Lgs. 118/2011 ma affrontati nei principi contabili internazionali, in particolare l’IFRS 10, al fine interpretare la disciplina ed emanare uno specifico atto di orientamento”.

La Commissione si è quindi espressa nel merito chiarendo che “ai fini dell’inserimento di una società controllata o partecipata nel bilancio consolidato di un ente territoriale non rileva la modalità di registrazione dell’operazione di PPP nel bilancio dell’ente (“on balance” o off balance”), ma la natura di società controllata o partecipata, come definita dagli articoli 11-quater e 11-quinquies del d.lgs. n. 118 del 2011” aggiungendo che l’ente locale è tenuto a “comprendere il bilancio della società (…) partecipata al 66% anche se il comune non ha registrato in bilancio l’operazione di PPP come debito, a meno che la natura delle azioni detenute dal Comune non consenta di qualificare la società come “controllata” o partecipata ai sensi degli articoli 11-quater e 11-quinquies del d.lgs. 118 del 2011.”.