Bilancio consolidato, riepilogo delle cose da fare
ANCREL – Associazione nazionale certificatori e revisori enti locali - ha riepilogato alcune indicazioni pratiche per i controlli sul bilancio consolidato 2020, che servono non solo al revisore ma anche all’ufficio ragioneria.
- la verifica sulle condizioni di irrilevanza conduce alla esclusione solo se tutti e tre i parametri di cui al paragrafo 3.1 dell’allegato 4/4 al d.lgs. 118/20111 (totale dell’attivo, patrimonio netto, totale dei ricavi caratteristici) risultano inferiori a quelli rappresentati dalle soglie di irrilevanza con incidenza del 3% dei corrispondenti valori della capogruppo (se il patrimonio netto della capogruppo è negativo l’irrilevanza è determinata con riferimento agli altri due parametri rimanenti);
- occorre sempre includere nel perimetro di consolidamento gli enti e le società partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo;
- occorre verificare, in caso di società partecipate miste, se l’ente dispone di almeno il 20% dei voti esercitabili in assemblea, o del 10% se trattasi di società quotata.
- è indispensabile rendere uniformi i bilanci da consolidare sia dal punto di vista temporale che sostanziale, dopo averli già resi uniformi dal punto di vista formale;
- il rispetto dell'uniformità temporale impone che tutti i bilanci da consolidare siano riferiti alla stessa data di chiusura e che questa coincida con quella di chiusura dell'esercizio del bilancio della capogruppo, in caso di mancata coincidenza temporale dovrà essere data evidenza delle rettifiche effettuate per uniformare i dati economico-patrimoniali;
- per l'uniformità sostanziale vanno spiegate le differenze in nota integrativa, anche nell'ipotesi in cui, per una rappresentazione veritiera e corretta, si scelga di mantenere i valori e i criteri approvati nei singoli bilanci da consolidare;
- deve essere effettuata compiutamente l'operazione di circolarizzazione delle poste contabili tra capogruppo e società partecipate incluse nel consolidamento, nonché dei valori riferiti ai rapporti tra i singoli enti consolidati (dovrebbe essere stata già fatta in sede di rendiconto e comunque da attenzionare eventuali scostamenti con l’asseverazione prevista dall’articolo 11, comma 6, lettera j, D. Lgs. 118/2011);
- le rettifiche infragruppo non devono essere effettuate per l'importo comune tra dato registrato dalla capogruppo e dato registrato dalla società partecipata (o solo nei limiti dell'importo registrato nel bilancio della società partecipata), con conseguente mancata gestione contabile della differenza; per cui, le eventuali differenze, devono essere sempre evidenziate e contabilizzate e specificato quali modalità tecnico-contabili sono state utilizzate per riallineare le differenze riscontrate in merito alle partite reciproche;
- è obbligatorio rilevare le rettifiche per i dividendi erogati all'ente capogruppo dalle società partecipate facenti parte del consolidamento;
- nella rilevazione delle rettifiche tra costi e ricavi e tra debiti e crediti commerciali infragruppo, l'Iva indetraibile per la capogruppo non dovrà essere elisa, ma rimanere contabilizzata nel conto economico consolidato;
- le eventuali registrazioni contabili effettuate nel rendiconto dell'ente relative a rivalutazioni di partecipazioni di società facenti parte del perimetro devono essere stornate, in quanto risultano incompatibili con la ratio stessa del consolidato;
- nel caso di consolidamento di un gruppo intermedio (e quindi di utilizzo di un bilancio consolidato di una partecipata), l'elisione relativa alle poste contabili del patrimonio netto deve riferirsi al bilancio consolidato del gruppo intermedio;
- allo scopo di offrire una chiara e veritiera valutazione delle partecipazioni della capogruppo nelle società controllate non incluse nel consolidamento e di quelle collegate è necessario effettuare la contabilizzazione secondo il metodo del patrimonio netto, in alternativa, ove ne ricorrano i presupposti, va utilizzato il metodo del costo, così come previsto dal principio Oic 17;
- l'applicazione del consolidamento integrale richiede che nel bilancio consolidato sia rappresentata la quota di pertinenza di terzi (sia nello stato patrimoniale che nel conto economico), distintamente da quella della capogruppo; a tal riguardo, le quote di terzi devono essere calcolate sui bilanci post rettifiche e non su quelli di partenza;
- in un maturo sistema dei controlli interni, la relazione sulla gestione del consolidato dovrebbe contenere il riscontro dei risultati raggiunti dagli organismi partecipati rispetto agli obbiettivi individuati nel DUP;
- il bilancio deve essere approvato dall'organo competente (Consiglio Comunale) entro il 30 Settembre.
Inoltre, occorre verificare che il bilancio consolidato sia trasmesso entro 30 giorni dalla data di approvazione alla BDAP e che i contenuti in formato XBRL del bilancio consolidato corrispondano con quelli approvati in sede di deliberazione consiliare.