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Bilancio consolidato, per le ex Ipab occorre verificare statuto e rapporti di servizio

La Commissione Arconet ha fornito risposta, anticipata dal sito dell’Ifel, In materia di bilancio consolidato per le ex Ipab, evidenziando che la sola nomina dei membri del cda da parte della pubblica amministrazione non costituisce di per sé mandato fiduciario, quindi controllo pubblico.

Il principio contabile applicato 4/4 concernente il bilancio consolidato, prevede che costituiscono, tra gli altri, il gruppo amministrazione pubblica gli enti strumentali controllati dell’amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall’art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha, nell'ambito dei requisiti previsti, "il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività di un ente o di un’azienda".
A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni. Tra queste associazioni e fondazioni di diritto privato rientrano le ex Ipab derivanti dai processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 1990, e del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207.

Si chiede se, alla luce delle sopra menzionate modifiche apportate alla disciplina del Codice del Terzo settore siano pertanto da escludere dal Gruppo amministrazione pubblica le ex Ipab, in quanto il potere di nomina dei componenti dell'organo di governo, per espressa previsione normativa, esclude il controllo dell'ente pubblico.

In risposta al vostro quesito si prende atto che, in forza della previsione normativa dell'art. 11 sexies del D.L. 135/2018, convertito in Legge 12 dell'11 febbraio 2019, per le Fondazioni ex Ipab (derivanti dai processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 1990, e del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207) "la nomina degli amministratori da parte della Pubblica Amministrazione di tali enti si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza e non si configura, quindi, come mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo dell'ente pubblico."