Bilancio consolidato, l’inserimento dell’IPAB deve essere valutato
La Corte dei Conti Lombardia ha risposto con delibera 86/2021 ad una richiesta di parere relativa alle disposizioni di cui all’articolo 11-ter del decreto legislativo n. 118 del 2011 e all’allegato principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato 4/4, come modificato dal decreto ministeriale 11 agosto 2017.
In particolare, la richiesta di parere riguarda una fondazione di diritto privato, ex IPAB, che il Comune chiede se debba essere inserita nel gruppo “amministrazione pubblica”. Come la Sezione ha già avuto modo di rilevare con le deliberazioni n. 22/2020/PAR e n. 35/2020/PAR, le fondazioni ex IPAB sono caratterizzate da una specificità del quadro normativo. Difatti, ai sensi dell’articolo 11-sexies del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, coordinato con la legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12, “la nomina da parte della pubblica amministrazione degli amministratori di tali enti si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte di quest'ultima.”
A tale riguardo, con le citate delibere, la Sezione ha ritenuto che, “con riferimento alla riconduzione delle ex IPAB all’interno del perimetro di consolidamento del bilancio dell’Ente, tali modifiche abbiano una portata espressamente limitata ad escludere che il potere di nomina pubblica degli amministratori si traduca in una qualunque forma di controllo, anche alla luce dell’ambito di loro immediata applicazione (governance delle imprese sociali e identificazione degli enti del Terzo settore)”.
Pertanto, il Collegio ha ritenuto che, al fine dell’inserimento della fondazione ex IPAB nel gruppo “amministrazione pubblica, è rimandato all’Ente il compito di valutare complessivamente la sussistenza delle altre condizioni sopra richiamate e previste dall’art. 11-ter del decreto legislativo n. 118 del 2011 e dall’allegato principio contabile applicato n. 4/4.
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