Bilancio consolidato: la difformità temporale del bilancio non esclude la partecipata dall’obbligo di consolidamento
La Corte dei Conti Piemonte, chiamata ad esprimersi sulla possibilità di ricondurre nell’ambito dell’eccezione all’obbligo di consolidamento per "impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate" (paragrafo 3.1 lett. b) dell’allegato 4/4 al d.lgs. 118/2011) quegli organismi che presentino difformità temporale nei bilanci “atteso che può apparire eccessivamente gravoso imporre all'ente incluso nel "g.a.p." di programmare l'esercizio in aderenza alla programmazione della capogruppo”, ricorda che le previsioni contenute nell’appendice tecnica dell’allegato 4/4 al d.lgs. n. 118 del 2011 sottolineano che, ai fini della redazione del consolidato, “occorre procedere a delle specifiche operazioni, tra cui quelle che garantiscono l’uniformità temporale dei bilanci”. In tal senso, nell’ambito del quesito posto, non risulta necessario “ricorrere all’eccezione al consolidamento” in quanto “la problematica concernente la difformità temporale è stata prevista a monte dal legislatore ed è stata dallo stesso risolta. Per questo motivo nell’ipotesi in cui siano inclusi nel perimetro del consolidamento enti i cui bilanci presentino una difformità temporale si dovrà procedere con le operazioni di rettifica previste dal legislatore” (Corte dei Conti Piemonte, delibera n. 66/2021/PAR)