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Bilancio consolidato: i principi alla base delle attività

Nell’ambito delle verifiche sul funzionamento dei controlli interni di un’Amministrazione, la Corte dei Conti Campania, ha ripercorso i principi posti a base della definizione del Gruppo Amministrazione Pubblica e del Bilancio consolidato, strumento informativo fondamentale nel quadro della governance esercitata dall’Ente socio sulle proprie partecipate.

In tal senso, si ripropongono nel prosieguo i contenuti della delibera n. 119/2024/VSGC in quanto forniscono un recap utile e pratico degli elementi da considerare per il corretto avvio dell'ormai prossimo adempimento.

“… Sistema dei controlli interni.

Dall’esame dei questionari relativi alle annualità 2020 e 2021 emerge che l’Ente, al quesito 1.1 lettera e), per entrambe le annualità, risponde “non ricorre la fattispecie”. Sul punto l’Ente specifica che “i controlli interni relativamente agli organismi partecipati non sono attuati in quanto l’Ente non possiede partecipazioni significative che rientrano nel perimetro di consolidamento”.

… La Sezione significa che secondo i principi contabili “Il Bilancio consolidato (degli enti locali) è un documento contabile a carattere consuntivo che rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario del “Gruppo Amministrazione Pubblica”, attraverso un’opportuna eliminazione dei rapporti che hanno prodotto effetti soltanto all’interno del gruppo, al fine di rappresentare le transazioni effettuate con soggetti esterni al gruppo stesso. Il bilancio consolidato è predisposto dall’ente capogruppo, che ne deve coordinare l’attività“. Quindi il bilancio consolidato è un documento contabile a carattere consuntivo che riporta al suo interno i dati finali, ovvero quelli del rendiconto e dei bilanci depositati.

Il “Gruppo amministrazione pubblica”, altrimenti conosciuto come G.A.P., rappresenta l’insieme delle partecipate e delle controllate che hanno rilevanza ai fini della redazione del bilancio consolidato. All’interno del G.A.P. si andrà a definire il perimetro di consolidamento, ovvero le realtà i cui dati contabili saranno presi in considerazione per l’elaborazione del bilancio consolidato.

Il bilancio consolidato degli enti locali viene predisposto dall’ente capogruppo e, in questa circostanza, l’ente capogruppo è il comune. Spetta quindi all’Ente richiedere e raccogliere la documentazione, lavorarla e arrivare a redigere il bilancio consolidato degli enti locali finale.

Il bilancio consolidato del Gruppo di un’Amministrazione Pubblica è obbligatorio per le amministrazioni pubbliche (regioni, comuni, province, città metropolitane, unioni di comuni, comunità montane o isolane) con l’eccezione dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

Il termine “Gruppo Amministrazione Pubblica” comprende gli enti e gli organismi strumentali, le società controllate e partecipate da un’amministrazione pubblica.

La definizione del Gruppo Amministrazione Pubblica fa riferimento ad una nozione di controllo di “diritto”, di “fatto” e “contrattuale”, anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate ed a una nozione di partecipazione.

Nel passaggio da G.A.P. a consolidamento è opportuno richiamare la possibilità che si possa non procedere al consolidamento quando si verifica la situazione di irrilevanza o quando si è nell’impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento, questa ultima ipotesi risulta estremamente limitata e riguarda eventi di natura ambientale straordinari. L’irrilevanza non vale in presenza di enti e società totalmente partecipati dalla capogruppo, di società in house e di enti partecipati titolari di affidamento diretto, anche non effettuato direttamente dall’ente locale, da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

In ragione di quanto sopra esposto la Sezione chiede all’Ente di fornire chiarimenti in ordine alla irrilevanza della partecipazione. Tale fattispecie si invera quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, totale dell’attivo, patrimonio netto, totale dei ricavi caratteristici, una incidenza inferiore al 3% rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo. …”