Bilancio 2023-2025 al 30 aprile, possibilità di applicare avanzo
La Legge di bilancio 2023 approvata ieri sera dalla Camera consente in via eccezionale e limitatamente all’anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi derivanti dalla crisi ucraina, la possibilità per gli enti locali di approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. Inoltre differisce il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 al 30 aprile 2023.
La norma, prevedendo la possibilità di applicare l'avanzo in sede di previsione iniziale, pone una deroga alle disposizioni recate dall'art. 187, comma 2, del TUEL inerenti all'utilizzo dell'avanzo, consentito in via ordinaria solamente con variazione di bilancio.
Anche nel 2022, in considerazione della crisi in Ucraina e dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, è stato consentito agli enti locali di approvare il bilancio di previsione per il 2022 con l'applicazione della quota libera dell'avanzo di amministrazione, accertato con l'approvazione del rendiconto 2021 (art. 40, comma 4, del D.L. n. 50 del 2022). Nel 2022, inoltre, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione è stato differito in un primo momento al 31 maggio 2022 (D.L. 228 del 2021) e quindi al 30 giugno 2022 (D.M. 31.5.22).
Il comma citato è il seguente:
469-bis. “In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023”.