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Manovra 2022-2024, condizioni per poter assumere dipendenti

Per poter procedere con assunzioni di personale a tempo indeterminato, secondo la normativa vigente è necessario:

1) L’adozione del Piano triennale del fabbisogno del personale (art. 6 comma 2 D. Lgs. 165/2001. art. 39 comma 1 L 449/1997, art. 91 D. Lgs. 267/2000). Gli Enti che non provvedono all’adozione del Piano Triennale dei fabbisogni non possono assumere nuovo personale (art. 6 comma 6 D. Lgs. 165/2001).

2) L’invio del piano triennale dei fabbisogni del personale sulla piattaforma SICO (art. 6 – ter D. Lgs. 165/2001, Circ. RGS n. 18/2018). Agli Enti che non provvedono all’invio del Piano triennale dei fabbisogni nei tempi previsti dalla norma (entro 30 giorni dall’adozione) è fatto divieto di procedere alle assunzioni (art. 6 – ter comma 5 D. Lgs. 165/2001).

3) La ricognizione annuale delle eccedenze del personale e delle situazioni di soprannumero (art. 33 comm. 1 e 6 D. Lgs. 165/2001, Circ. Dip.to Funzione pubblica 28 aprile 2014 n. 4). Gli Enti che non effettuano la ricognizione annuale della consistenza del personale, al fine di verificare situazioni di soprannumero o di eccedenza “non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. (art. 33 comma 2 D. Lgs. 165/2001).

4) L’adozione dei piani triennali di azioni positive (art. 48 comma 1 D. Lgs. 198/2006) La mancata adozione dei piani comporta il divieto di assumere nuovo personale comprese le categorie protette (art. 6, comma 6, D. Lgs. 165/2001).

5) L’adozione del Piano delle Performance (art. 10 D. Lgs. 150/2009). L’art. 169 comma 3 bis del TUEL specifica che per gli enti locali il piano della performance è compreso nel P.E.G. La mancata adozione del Piano della performance comporta il divieto “di procedere ad assunzioni di personale e di conferire incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati. Inoltre comporta il divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano aver concorso alla mancata adozione del piano, per omissione o inerzia nell’adempimento dei propri compiti. (art.10 comma 5 D. lgs. 150/2009).

6) Rispetto dei termini per l’approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto di gestione e del consolidato e trasmissione di detti documenti entro 30 giorni dalla loro approvazione alla BDAP (art. 9 comma 1 – quinquies, D.L. 113/2016). Divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo (il divieto permane sino all’adempimento (art. 9 comma 1 quinquies, D.L. 113/2016)

7) Mancata certificazione di un credito nei confronti delle P.P.A.A. (art. 9 comma 3 bis D.L. 185/2008) Divieto di procedere ad assunzioni di personale per la durata dell’inadempimento. (art. 9 comma 3 bis, D.L. 185/2008).

8) Assenza dello stato di deficitarietà strutturale e di dissesto (art. 243 comma 1 D. Lgs. 267/2000). Per tali enti le assunzioni sono sottoposte all’autorizzazione della commissione per la stabilità degli Enti locali