Beni culturali degli enti locali: immobili e collezioni nel demanio, beni mobili nel patrimonio indisponibile
La Nota della Ragioneria generale dello Stato n. 158/2025 chiarisce i criteri di classificazione del patrimonio culturale pubblico per la corretta ricognizione inventariale e per il passaggio alla contabilità ACCRUAL.
Non tutti i beni di interesse storico, artistico o archeologico devono essere ricondotti al demanio culturale. La disciplina civilistica distingue gli immobili e le raccolte culturali, che possono assumere natura demaniale, dai singoli beni mobili culturali, generalmente riconducibili al patrimonio indisponibile.
Una distinzione che assume particolare rilievo nel percorso di riforma della contabilità pubblica e di introduzione del sistema economico-patrimoniale accrual, nel quale la corretta identificazione e classificazione delle immobilizzazioni materiali costituisce un presupposto essenziale per la loro rilevazione e valutazione.
Sul tema interviene la Nota tematica n. 158 del 29 agosto 2025 della Ragioneria generale dello Stato, dedicata agli strumenti e ai metodi per la gestione delle immobilizzazioni materiali nella fase di adozione della contabilità accrual. Il documento, nell'Appendice 1, affronta espressamente la classificazione delle attività del patrimonio culturale nell'ambito dello standard contabile ITAS 4.
L'articolo 822 individua, tra i beni appartenenti al demanio pubblico, gli immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico e artistico e le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi e delle biblioteche. L'articolo 824 estende il relativo regime ai beni della stessa specie appartenenti alle Province e ai Comuni.
Ne deriva che, per gli enti locali, la classificazione nel demanio culturale riguarda essenzialmente due categorie: gli immobili di interesse culturale e le raccolte pubbliche museali, archivistiche e bibliotecarie.
Rientrano nella prima categoria, ad esempio, gli edifici storici comunali riconosciuti di interesse culturale. Nella seconda trovano collocazione le collezioni dei musei civici, le raccolte delle pinacoteche e il patrimonio archivistico e bibliografico che presenta i requisiti previsti dalla normativa.
È importante sottolineare che il demanio culturale non è costituito esclusivamente da beni immobili. Anche i beni mobili, quando formano parte delle raccolte individuate dall'articolo 822 del Codice civile, possono essere assoggettati al regime demaniale.
Diversa è la situazione dei beni mobili di interesse culturale che non appartengono a raccolte museali, archivistiche o bibliotecarie.
Si pensi a un dipinto storico conservato in un ufficio comunale, a una scultura di interesse artistico collocata in un edificio pubblico oppure a un arredo antico riconosciuto di interesse culturale ma non inserito in una raccolta demaniale. In queste ipotesi, il bene non assume automaticamente natura demaniale per il solo fatto di essere qualificato come culturale.
La Nota della Ragioneria generale dello Stato richiama, a questo proposito, l'articolo 826 del Codice civile e le disposizioni del D.Lgs. 42/2004, evidenziando come i beni culturali non compresi nelle categorie demaniali debbano essere esaminati ai fini della loro riconducibilità al patrimonio indisponibile.