Aziende speciali in perdita: eccezione all'obbligo di liquidazione se presente un piano di risanamento aziendale
Nell’operato della Commissione Permanente n. V (Bilancio, tesoro e programmazione) è rientrato l’emendamento 56.07 per mezzo del quale, in tema di aziende speciali degli enti locali, sono state apportate modifiche integrative alla L. n. 147/2013, art. 1, co. 555.
Già modificata dall'art. 27 del D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), la norma attualmente recita: “A decorrere dall'esercizio 2017, in caso di risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, i soggetti di cui al comma 554 sono posti in liquidazione entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio o rendiconto relativo all'ultimo esercizio. In caso di mancato avvio della procedura di liquidazione entro il predetto termine, i successivi atti di gestione sono nulli e la loro adozione comporta responsabilità erariale dei soci”.
Tramite l’emendamento in oggetto è stata prevista la possibilità di derogare al suddetto obbligo di liquidazione dietro la predisposizione di un piano di risanamento aziendale, introducendo, in calce alle citate disposizioni dell'art. 1, co. 555, della L. 147/2013, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma non trovano applicazione qualora il recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte sia comprovato da un idoneo piano di risanamento aziendale".