Azienda speciale, niente compensi al CDA se arrivano contributi pubblici
La Corte dei Conti Lombardia, con delibera 338/2026, ha affrontato quesito posto da un Comune volto a verificare se sia possibile riconoscere ai componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale un compenso per l’esercizio delle funzioni svolte e, in particolare:
-se debba trovare applicazione il principio di gratuità previsto dall’art. 6, comma 2, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con conseguente esclusione della possibilità di attribuire emolumenti ai componenti dell’organo amministrativo;
-in caso di risposta affermativa, se debbano ritenersi sussistenti i limiti e vincoli di cui all’art. 1, comma 554, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede la «riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione» nei confronti di organismi – tra cui le aziende speciali – «titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo».
La sezione ha espresso il seguente parere:
-L’azienda speciale è un soggetto di diritto indipendente che rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 6, comma 2 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha stabilito la gratuità degli incarichi di partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, e della titolarità di organi negli enti che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche.
-Sono esclusi dalla nozione di contribuzione a carico delle finanze pubbliche e consentono l’attribuzione di compensi sia il conferimento da parte dell’Ente locale del fondo di dotazione sia l’erogazione, da parte di soggetti pubblici, di somme erogate per la copertura, totale o parziale di servizi pubblici rientranti tra le finalità istituzionali sulla base di un contratto di servizio, mentre vi rientrano i contributi in denaro che prescindono dalla sinallagmaticità della prestazione.
-Ulteriori forme di contribuzione chiaramente caratterizzate dal pagamento di un corrispettivo per la prestazione di servizi da rendere, e, quindi, tali da non potersi considerare a mero “carico” della finanza pubblica, tali da comportare un corrispondente impegno organizzativo degli organi amministrativi possono essere valorizzate ai fini della determinazione dei compensi attribuibili agli stessi organi.
-L’erogazione dei compensi, presuppone la corretta individuazione del finanziamento che può essere considerato equiparabile ad un corrispettivo, e deve essere ancorata a criteri predeterminati, oggettivi e misurabili e a parametri di proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza nel rispetto dell’equilibrio economico complessivo dell’azienda.
-Nel caso di riconoscimento di compensi per le prestazioni degli organi di amministrazione si applica la riduzione di cui all’art. 1, comma 554, l. n. 147/2013 se ne ricorrono le condizioni ivi previste.
L’applicazione dell’esimente della responsabilità ex art. 2 della legge n. 1/2026 è rigorosamente subordinata alla corrispondenza precisa e puntuale della realtà fattuale, anche nei suoi sviluppi successivi al parere, con la ricostruzione fornitane dall’Ente in sede di istanza e sulla base della quale il parere viene rilasciato.
QUINDI:
Quando i compensi NON possono essere riconosciuti
Se l'azienda speciale riceve veri e propri contributi pubblici, cioè trasferimenti finanziari che non costituiscono il corrispettivo di specifiche prestazioni o servizi resi, ai membri del CdA si applica il principio di gratuità e possono essere riconosciuti soltanto eventuali rimborsi spese.
Quando i compensi POSSONO essere riconosciuti
La Corte individua una situazione diversa:
-il capitale di dotazione conferito dagli enti soci non è un contributo;
-i corrispettivi dei contratti di servizio non sono contributi;
-anche altri finanziamenti pubblici possono non essere considerati contributi se rappresentano il corrispettivo di specifiche attività o servizi che l'azienda deve realizzare e rendicontare.
Nel caso esaminato, l'azienda riceveva fondi statali, regionali ed europei destinati a specifici progetti sociali (minori, disabilità, marginalità, contrasto alla povertà, ecc.), con obblighi di realizzazione e rendicontazione. La Corte ha ritenuto che tali somme avessero natura sostanzialmente corrispettiva e non di mero contributo.
Di conseguenza, i compensi agli amministratori possono essere riconosciuti, perché l'azienda non vive di semplici trasferimenti a fondo perduto ma gestisce attività e servizi aggiuntivi che richiedono un effettivo impegno organizzativo degli organi amministrativi.
In ogni caso, i compensi devono essere motivati; determinati secondo criteri oggettivi e predeterminati; proporzionati alla dimensione e complessità dell'attività svolta; ragionevoli e adeguati; correlati all'effettivo incremento dell'attività aziendale.
Anche quando i compensi sono ammissibili, resta applicabile l'art. 1, comma 554, della legge 147/2013: se l'azienda speciale ha avuto risultati economici negativi per tre esercizi consecutivi e ricorrono gli altri presupposti di legge, si applica la riduzione del 30% dei compensi degli amministratori.