Azienda speciale: l'approvazione del bilancio non è influenzata dal ripiano del disavanzo
La Corte dei Conti Lazio, chiamata ad esprimersi in relazione al procedimento di approvazione del bilancio di esercizio di un’azienda speciale per cui si configurerebbero i presupposti per l’adozione di interventi di sostegno finanziario in applicazione del modificato art. 1, co. 555 della L. 147/2013, ha specificato che “l’innovazione normativa”, introdotta dall’art. 13-quater del D.L. 4/2022, “non incide in alcun modo sulle modalità di approvazione del bilancio dell’azienda, riguardando, invece, la possibilità di mantenimento in vita e di sostenere finanziariamente organismi in gravi situazioni di crisi in presenza di serie prospettive di riequilibrio economico” (Corte dei Conti Lazio, Deliberazione n. 44/2022/PAR).
Nel merito la Sezione ricorda che l’attuale formulazione dell’art. 1, co. 555, della L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l’azienda speciale registri un risultano negativo per quattro degli ultimi cinque esercizi di attività, “il Comune, in alternativa alla messa in liquidazione dell’ente, può approvare un idoneo piano di risanamento dell’azienda speciale e ripianarne le perdite anche in deroga alle ordinarie condizioni” previste dall’art. 194, co. 1, lett. b), del D.lgs. 267/2000.
In relazione all'applicazione della disposizione, è utile richiamare anche la deliberazione n. 96/2020/PAR della Corte dei Conti Lombardia in cui i Magistrati hanno sottolineato che le disposizioni trovano applicazione sulla base dell’effettiva situazione finanziaria dell’organismo, indipendentemente da eventuali “circostanze che abbiano potuto determinare eventuali ritardi nell’accertamento del risultato effettivo di gestione e delle eventuali relative perdite”; dunque, al fine di evitare un comportamento elusivo da parte dell’ente strumentale tramite l’accertamento tardivo, “le perdite riferite a più esercizi finanziari … qualora non siano state certificate annualmente con l’approvazione del relativo bilancio d’esercizio, e siano state accertate successivamente in un unico contesto (approvazione dell’ultimo bilancio d’esercizio), rappresentano in ogni caso il quadro finanziario di riferimento ai fini dell’operatività di detta norma” .