Avviso di accertamento ed estinzione della società
La Cassazione, con l’ordinanza n. 30011, del 13 ottobre 2022, ha chiarito che, in osservanza dell'art. 8 d.lgs. 472/1997, in caso di estinzione della società, al socio spetta il pagamento delle sole imposte, ma non delle sanzioni, salvo il caso di eventuali ipotesi di corresponsabilità: “a seguito dell'estinzione della società, le sanzioni amministrative a carico di quest'ultima per la violazione di norme tributarie non sono trasmissibili ai soci ed al liquidatore, trovando applicazione l'art. 8 del d.lgs. n. 472 del 1997, che sancisce l'intrasmissibilità delle stesse agli eredi, in armonia con il principio della responsabilità personale, codificato dall'art. 2, comma 2 , del detto decreto, nonché, in materia societaria, con l'art. 7, comma 1, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni in I. n. 326 del 2003, che ha introdotto la regola della riferibilità esclusiva alle persone giuridiche delle sanzioni amministrative tributarie (Cass., 7 aprile 2017, n. 9094), salvo ipotesi di corresponsabilità”.
Di conseguenza: “Ne discende che l'estinzione della società prima della notifica dell'avviso d'accertamento perfeziona un fenomeno successorio nei riguardi dei soci quanto alle imposte, non invece alle sanzioni'.”.