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Avvisi di accertamento tributari prorogati anche per i Comuni

La Corte di Giustizia Tributaria di Catania, con sentenza n. 6177/2023 ha riconosciuto la proroga per l’emergenza di 85 sugli avvisi di accertamento anche ai Comuni.

La L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 161, prevede che “gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o parziali o dei ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d’ufficio devono essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”.

Nell’ambito della ordinaria disciplina si è frapposta quella emergenziale per il contrasto alla pandemia da Covid-19. Per cui, in ragione dell'art. 67, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori, così come i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, in virtù del richiamo del comma 4 dell’articolo citato a quanto prescritto dall'art. 12, commi 1 e 3, D.Lgs. n. 159/2015.

Questa disciplina è rivolta alla totalità degli enti impositori, inclusi quindi gli enti territoriali e locali, come i comuni. Ed infatti, quando in sede emergenziale si è voluto rivolgere il precetto normativo ai soli organi dell’Amministrazione finanziaria lo si è fatto in modo espresso. Ne consegue che la disciplina emergenziale ha spostato il termine di decadenza relativo a omesso versamento IMU per il periodo d'imposta 2015 di 85 giorni dal 31 dicembre 2020 al 26 marzo 2021.