Avvisi di accertamento tributi: orientamenti contrapposti sull’applicabilità della Proroga "a cascata" (proroga Covid-19)
Con Ordinanza n. 1620/2024 del 19/11/2024 la Corte di Giustizia di primo grado di Lecce, ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Suprema Corte di Cassazione per richiedere una corretta interpretazione dell’art. 67, commi 1 e 4, D.L. n. 18/2020, convertito in legge, con modifiche, dalla L. n. 27/2020 inerente la “Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori”.
Ricordiamo, prima di tutto, cosa prevede l’art 64 al comma 1:
“Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Sono, altresì, sospesi, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Per il medesimo periodo, è, altresì, sospeso il termine previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, per la regolarizzazione delle istanze di interpello di cui al periodo precedente. Sono inoltre sospesi i termini di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, i termini di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e di cui agli articoli 31-ter e 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché i termini relativi alle procedure di cui all'articolo 1, commi da 37 a 43, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”
Per poi proseguire al comma 4:
“Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.”
Nel ricorso preso in analisi dai giudici della CGT di primo grado Lecce, viene contestata la notifica di un avviso di accertamento esecutivo, emesso dall’Ente impositore, avvenuta in data 13/03/2024 inerente all’imposta municipale propria (IMU) per l’annualità 2018 nei confronti di una Fondazione – Ente Morale.
La ricorrente eccepisce la nullità dell'avviso di accertamento per notifica tardiva, atteso che esso è stato notificato il 13 marzo 2024, ben oltre il quinquennio di decadenza previsto dalla legge, anche se nel termine di 85 giorni di proroga previsti dal decreto "Cura Italia”. Nel merito, dopo aver premesso che la Fondazione è un ente morale senza fini di lucro, ha rivendicato il diritto all’esenzione previsto dall’art. 7 comma 1 lett. i) del d.lgs. n. 504/1992 e dagli artt. 8 e 9, comma 8, del d.lgs. n. 23/2011;
L’Ente ha dedotto l’infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
I giudici della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Lecce, esaminando il caso presentato e visti i pareri contrastanti che si susseguono sulla questione, hanno deciso di avvalersi di quanto previsto dall’art 363-bis del Codice di procedura civile, recante la rubrica “Rinvio pregiudiziale”, introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, e applicabile a tutti i procedimenti di merito pendenti.
L’art. 363-bis c.p.c. stabilisce che: “il giudice di merito può disporre con ordinanza, sentite le parti costituite, il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di Cassazione per la risoluzione di una questione esclusivamente di diritto, quando concorrono le seguenti condizioni:
- la questione è necessaria alla definizione anche parziale del giudizio e non è stata ancora risolta dalla Corte di cassazione;
- la questione presenta gravi difficoltà interpretative;
- la questione è suscettibile di porsi in numerosi giudizi.
L’ordinanza che dispone il rinvio pregiudiziale deve essere motivata, e con riferimento alla condizione di cui al numero 2) del primo comma reca specifica indicazione delle diverse interpretazioni possibili.
Il primo presidente, ricevuta l'ordinanza di rinvio pregiudiziale, entro 90 giorni assegna la questione alle sezioni unite o alla sezione semplice per l'enunciazione del principio di diritto, o dichiara con decreto l'inammissibilità della questione per la mancanza di una o più delle condizioni di cui al primo comma.
La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia in pubblica udienza, con la requisitoria scritta del pubblico ministero e con facoltà per le parti costituite di depositare brevi memorie, nei termini di cui all'articolo 378.
Con il provvedimento che definisce la questione è disposta la restituzione degli atti al giudice.
Il principio di diritto enunciato dalla Corte è vincolante nel procedimento nell'ambito del quale è stata rimessa la questione e, se questo si estingue, anche nel nuovo processo in cui è proposta la medesima domanda tra le stesse parti.”
Una novità significativa della Riforma Cartabia è quella prevista, appunto, da tale norma che riguarda l’istituzione del c.d. rinvio pregiudiziale, in virtù del quale si potrà ottenere una immediata pronuncia della Suprema Corte su una questione giuridica di rilevante complessità e avere una linea interpretativa definitiva al fine di orientare, sin da subito, i giudici di merito.
I giudici della Corte di Giustizia di primo grado di Lecce, ritenendo compatibile l’istituto del rinvio pregiudiziale col processo tributario e avendo il caso in esame tutti i requisiti previsti dalla citata disposizione normativa, hanno motivato così la loro decisione:
“si ritiene necessario stabilire se all’annualità in questione (2018) si applichi o meno la proroga di 85 giorni dei termini per l’accertamento e la notifica del provvedimento impugnato di cui alla legislazione emergenziale Covid sopra richiamata. La questione non è stata ancora risolta a livello normativo, mentre a livello giurisprudenziale diverse Corti tributarie di merito hanno espresso opposti orientamenti, ritenendo che tale proroga sia, ovvero non sia, applicabile alle annualità successive al 2020”.
In particolare si chiede alla Suprema Corte di “accertare se la proroga di cui all’art. 67, 1° e 4° comma, D.L. n. 18/2020, si applichi, sia in riferimento alle entrate tributarie dello Stato che di quelle degli enti locali, a tutte le annualità i cui termini di accertamento erano ancora aperti nel 2020 ovvero solo a quelle il cui termine spirava il 31 dicembre 2020, cioè se la sospensione de quo può operare solo con riferimento all'anno in cui si è verificato l'evento eccezionale e non a cascata sulle annualità successive”.
Dunque, in questo momento, il procedimento di merito resta sospeso dal giorno in cui è depositata l’ordinanza.
Attendiamo la pronuncia della Corte di Cassazione.
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