Avvisi di accertamento firmati dal Sindaco
La Corte di cassazione Civile, con sentenza n. 37022/2022 ha confermato la correttezza degli atti di avviso di accertamento firmati dal Sindaco in luogo del responsabile dei servizio.
In particolare, il ricorrente lamenta ai sensi dell’art 360 n. 3 e 5 c.p.c. la violazione e falsa applicazione di norme di diritto poiché l'avviso impugnato è stato sottoscritto dal Sindaco e non dal funzionario comunale responsabile del tributo secondo quanto dispone l'art. 74 del D.lgs. 507 del 1993. La parte deduce la nullità della motivazione posto che il giudice di secondo grado si è limitato ad affermare che l'avviso è regolarmente sottoscritto poiché è firmato dal Sindaco. Rileva che l'art. 74 del D.lgs. 507/1993 dispone che il Comune designa un funzionario a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio dell'attività organizzativa gestionale relativo alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni che sottoscrive le richieste e gli avvisi e i provvedimenti; quindi vi è stata una violazione di legge poiché il Comune non ha provveduto a effettuare la nomina e non risulta che il Sindaco sia stato nominato funzionario responsabile del procedimento; osserva che ai sensi dell'art. 107 TUEL il sindaco non può invadere le funzioni della dirigenza.
Il motivo è infondato.
Il Sindaco è il legale rappresentante dell’ente, cui spetta di manifestare all’esterno la volontà dell’ente e anche di esprimere il potere impositivo, pertanto può firmare gli avvisi in difetto di nomina del funzionario responsabile; eventuali conflitti di attribuzioni con i dirigenti, ma nel caso di specie non risulta che vi sia un dirigente del servizio che il Sindaco abbia esautorato dalla sue funzioni, possono avere eventuale rilevanza interna, ma non incidono sulla validità dell’avviso di accertamento. Il giudice di primo grado ha pertanto correttamente ritenuto infondato il motivo d’appello osservando che l’avviso non presenta difetto di sottoscrizione essendo firmato dal Sindaco.
Ne consegue il rigetto del ricorso