← Indietro

Per avvio della gara si intende la pubblicazione del bando

Il TAR Calabria con sentenza n. 713 del 30.03.2021 ha precisato che per avvio della procedura di gara debba intendersi la pubblicazione del bando di gara e non, invece, l’adozione di atti interni, quali la determinazione a contrarre. La questione interessa anche la contabilità comunale, in particolare per quanto riguarda la formazione del Fondo pluriennale vincolato.

Nel ricorso in questione, il ricorrente sostiene che, essendo stata avviata la procedura con determinazione dirigenziale, essa risulterebbe entrare nell’ambito di operatività dell’esonero previsto dall’art. 65, comma 1, del d.l. 19.5.2020 n. 34, convertito in l. 17.7.2020 n. 77, il quale dispone che “Le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi di cui all’articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 all’Autorità nazionale anticorruzione, per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 (…)”.

Il Tar Calabria ha respinto il ricorso con le seguenti motivazioni :

11.1- La censura è infondata.

11.2- L’art. 65, comma 1, del d.l. 19.5.2020 n. 34, convertito in l. 17.7.2020 n. 77 dispone che “Le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi di cui all’articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 all’Autorità nazionale anticorruzione, per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 (…)”.

11.3- Per avvio della procedura di gara deve intendersi la pubblicazione del bando di gara e non, invece, l’adozione di atti interni, quali, come nella fattispecie, la determinazione a contrarre.

11.4- Verso tale conclusione depone anzitutto l’art. 32, comma 2, d.lgs. n. 50 del 2016, il quale ancora chiaramente alla fase antecedente l’avvio della gara l’atto con il quale le stazioni appaltanti decretano o determinano di contrarre in conformità ai propri ordinamenti.

11.5- Peraltro, anche la giurisprudenza ha osservato che “la determina a contrarre non ha una efficacia propriamente provvedimentale, non producendo effetti giuridici autonomi verso terzi quale atto presupposto suscettibile di autonoma impugnazione. In quanto precede l’avvio della procedura di affidamento, lo stesso ha, invece, natura più propriamente “endoprocedimentale” e, quindi, di regola è inidoneo a costituire in capo a terzi posizioni di interesse qualificato. La sua funzione, infatti, attiene essenzialmente alla corretta assunzione di impegni di spesa da parte dell’Amministrazione nell’ambito del controllo e della gestione delle risorse finanziarie dell’ente pubblico, esaurendo gli effetti all’interno dell’Amministrazione stessa (T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, 26 maggio 2014 n. 485; T.A.R. Trentino-Alto Adige, Trento, 16 febbraio 2017 n. 53; T.A.R. Veneto Venezia, sez. III, 17.07.2017, n. 680)” (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 5.9.2018, n.5380).

11.6- Per completezza si rileva che anche il Comunicato del Presidente dell’ANAC del 20.5.2020 ha osservato che per “avvio della procedura” si intende la data di pubblicazione del bando di gara oppure, nel caso di procedure senza previa pubblicazione di bando, la data di invio della lettera di invito a presentare l’offerta.

11.7- Pertanto, non rilevando, ai fini dell’esclusione dalla contribuzione all’ANAC, il momento dell’assunzione della determinazione a contrarre bensì la pubblicazione del bando di gara, il fatto che la prima sia stata adottata in data 28.12.2020 risulta irrilevante – in difetto di prova che il bando sia stato pubblicato entro il 31.12.2020 – ai fini di tale esenzione.