← Indietro

Avanzo vincolato da fondi Covid, ci vuole trasparenza

La Corte Conti Emilia Romagna, con deliberazione n. 136/2022, raccomanda la massima trasparenza nella rilevazione dei fondi Covid e nella loro rappresentazione in avanzo vincolato, da legge e da trasferimenti.

In riferimento alla parte vincolata del risultato d’amministrazione per fondi Covid, la Corte Conti evidenzia che l’analisi specifica sulla posta maggiormente rilevante per la tenuta degli equilibri di bilancio, costituita in epoca emergenziale dal trasferimento e successiva erogazione dei fondi sostitutivi delle entrate proprie del Comune, determina di fatto la trasformazione della situazione del bilancio dell’ente locale in termini di finanza derivata, condizionandola quanto alla corretta iscrizione delle poste e della verifica dei relativi vincoli.

Dall’esame della documentazione in atti, emerge che il Comune esaminato ha definito le nuove quote di avanzo vincolato e disponibile approvate in sede di rendiconto 2020, aggiornandole in seguito alla certificazione Covid-19 inviata alla Ragioneria generale dello Stato, ma non ha approvato i nuovi modelli aggiornati del risultato d’amministrazione (allegato a) e dell’elenco analitico delle risorse vincolate (allegato a/2) e non ha trasmesso i nuovi dati del risultato d’amministrazione a BDAP.

Dagli allegati di rendiconto 2020 relativi al risultato d’amministrazione, tra l’altro, non si evincono con chiarezza e trasparenza le quote di avanzo vincolato da legge e da trasferimenti in relazione ai fondi Covid e nella parte vincolata del risultato d’amministrazione, nei vincoli derivanti da trasferimenti, risulta un importo superiore ai ristori specifici di spesa non utilizzati relativi alla solidarietà alimentare (OCDPC n. 658 del 29 marzo 2020) di cui al modello CERTIF-COVID-

Sul punto, assume specifico rilievo la Faq Arconet n. 38 la quale, con ultimo aggiornamento 8 aprile 2021, chiarisce che “Le risorse vincolate non utilizzate del fondo per le funzioni ex art 106 del DL 34/2020, sono rappresentate tra i "Vincoli da legge", unitamente alla quota 2021 dei contratti di servizio continuativo oggetto di certificazione e alla quota riconosciuta e non utilizzata per TARI-TARI-Corrispettivo e TEFA, di cui rispettivamente alle Tabelle 1 e 2 del decreto certificazione.