Avanzo per il caro bollette, attenzione ai vincoli di cassa
Come noto, il DL 50/2022 consente, all'art. 40 comma 4, l'utilizzo dell'avanzo libero per il finanziamento della spesa corrente relativa al caro bollette energia elettrica e gas.
Tuttavia l'applicazione dell'avanzo libero non è consentita in caso di mancata congruità degli accantonamenti, nel risultato di amministrazione, del FCDE e altri accantonamenti dovuti, e in caso di accesso all'anticipo di tesoreria, di cui art. 222 Tuel e di utilizzo cassa vincolata, di cui art. 195 Tuel (art. 187 comma 3bis Tuel: "L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193").
Su quest'ultimo punto abbiamo più volte evidenziato l'importanza di una corretta contabilizzazione dei vincoli di cassa. Molti enti locali rilevano di non utilizzare la cassa vincolata tramite l'art. 195 Tuel, ma in realtà non hanno determinato correttamente il fondo cassa vincolato. Se lo avessero fatto, non potrebbero ora applicare avanzo libero. I controlli Corte dei Conti sul punto, oltre che il rigoroso rispetto della normativa e dei principi contabili, portano necessariamente massima attenzione.