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Avanzo da fondone applicabile anche per enti in disavanzo

La Legge di bilancio 2021, all’art. 1 comma 823 della Legge 178/2020, consente di applicare l’avanzo vincolato da fondo funzioni fondamentali 2020 anche per gli enti in disavanzo, in quanto prevede la deroga dall’obbligo di cui art. 897 e 898 Legge 145/2018.

Le risorse del Fondo Funzioni Fondamentali 2020 e del Fondo Funzioni 2021 sono vincolate alla finalità di ristorare, nel biennio 2020-2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID- 19 e le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui al comma 827 e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono vincolate per le finalità cui sono state assegnate, nel biennio 2020-2021.

Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.